Il Decreto legge n. 172

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OGGETTO: Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

 

Si rammenta che il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha previsto l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021 per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo primario e la somministrazione della dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con Circolare del ministero della Salute.

Il 15 dicembre 2021, nelle more di diverse indicazioni operative ministeriali, tutto il personale in servizio sarà invitato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito (20 dicembre 2021), la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito (4 Gennaio 2022), o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di:

  • presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
  • mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale é punito con la sanzione di cui all’art.. 4-ter comma 6 del D.L.44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da Euro 600,00 a euro 1500,00), ferme restando le conseguenze disciplinari.

 

Correggio, 11 dicembre 2021

La Dirigente

Maria Cristina Santini

 

Si allega link decreto legge 26 novembre 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg?fbclid=IwAR3RTKFkTDg07mrLfMYBhU8Jpa7L6i4RZt6vz-ipDfYJ0NgLcvOSqJIzoL4

 

Allegati

Circ.111 - Obbligo vaccinale per il personale scolastico.pdf

Circolare_Green-Pass.pdf